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3° Settore - Servizi Finanziari e Suap - Comunicazione ai fornitori: "split payment" per il versamento dell'IVA


 

Informiamo i fornitori che la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici  l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

Le fatture dovranno esporre l'IVA dovuta sull'operazione ma l'importo da pagare dovrà essere al netto dell'imposta.

Questo meccanismo, detto dello split payment, non si applica:

  • alle fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate
  • ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte
  • nei casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.
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